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Nuova rivoluzione in vista, (anche se alla lontana), per il riscaldamento centralizzato nei condomìni. Dopo le severe legislazioni di Piemonte  e Lombardia, che impongono i contabilizza tori di calore in tutti gli edifici condominiali e (in Piemonte) proibiscono il “distacco” a chi volesse rendersi autonomo, è la normativa uno schema di decreto legislativo che dia attuazione della direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica, che a sua volta modifica le direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue e abroga le direttive 2004/8/Ce e 2006/32/Ce. Il testo non è stato ancora varato definitivamente ma i contenuti, a questo punto, non dovrebbero cambiare.

Vediamo intanto le novità per i contabilizzatori:

Prima di tutto le definizioni: per il decreto il “condominio” è edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni; l’“edificio polifunzionale” è quello destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata;  il “servizio energetico” è infine la prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l’energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell’efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili; “teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti” sono costituiti da un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno: il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; il 50 per cento di calore di scarto; il 75 per cento di calore cogenerato; il 50 per cento di una combinazione delle precedenti.

La norma dedicata ai contabilizza tori è l’articolo 9, che al comma 5 prevede che, per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, di fatto siano installati sistemi adeguati in tutti gli edifici composti da più di un’unità immobiliare o comunque “polifunzionali”.

Qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l’installazione, da parte delle imprese di fornitura del servizio, di un contatore individuale di calore o di fornitura di acqua calda in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura.

Se invece si tratta di condomìni ed edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione, sempre entro il 31 dicembre 2016, da parte delle imprese di fornitura del servizio, di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.

I  casi più frequenti, dato gli impianti di distribuzione dell’acqua calda nei condomìni italiani, sono spesso vetusti, saranno però quelli di impossibilità tecnica alla installazione dei sistemi di contabilizzazione descritti nei casi precedenti, che comunque devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato. E, quindi, quando l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi, dice il decreto, sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore;

Da ultimo, quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo percentuali concordate. La quota da suddividere in base ai millesimi di proprietà non potrà superare comunque il limite massimo del 50 per cento.

Attenzione: è fatta salva in ogni caso la possibilità, per le prime due stagioni termiche successive all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

Saverio Fossati