I soli soggetti che potevano agire per il ristoro dei danni ambientali eran lo Stato e le associazioni ambientali di rilievo nazionale.
Un po’ poco.
Innanzitutto perchè non è così raro che il danneggiatore dell’ambiente sia proprio..lo Stato: sicchè sussisterebbe una perfetta coincidenza tra danneggiante e danneggiato; ma anche perchè, seguendo questa impostazione, rimarrebbero completamente escluse– ingiustamente- le persone.
Persone che in realtà spesso sono le principali protagoniste delle illecite vicende.
Prima di tratteggiare la posizione delle ultime è opportuno ricordare, in modo estremamente sintetico, in cosa consista la nozione di danno ambientale.
A norma del vigente Codice dell’ Ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152) si definisce danno ambientale il deterioramento, di ogni specie, purchè rilevabile oggettivamente, di una risorsa naturale e/o dell’ utilità che può esser ricavata dall’ impiego della stessa.
Così tornando all’ aspetto principale della breve nota, cioè il diritto del cittadino, del privato a vedersi riconosciuto, iure proprio, il pregiudizio patito dal danno ambientale, è necessario ricordare come l’ art. 2043 c.c. preveda in via di principio l’ obbligo generale di risarcimento per colui che dolosamente o colposamente abbia determinato un danno ingiusto.
L’ art. 2059 c.c prevede la possibilità di ristoro dei danni non patrimoniali patiti (biologico, morale e esistenziali)
Il combinato disposto degli articoli richiamati unitamente a quanto previsto dalla Carta Costituzionale, almeno, dagli artt. 2, 29,30 e 32 nonché dal principio più volte affermato dalla Cassazione per il quale il danno deve essere integralmente risarcito consente, senza dubbio alcuno, anche al privato di agire per il ristoro dei danni patiti e causati dal danno ambientale.
Così l’ azione spettante al singolo potrà estrinsecarsi, oltre nella proposizione di un ricorso finalizzato al risarcimento, anche nella domanda di ripristino della situazione preesistente nonché in quella di tutela inibitoria.
Rubrica a cura di Persona e Danno
Note Biografiche:
Marco Vorano,
nato a Venezia il 30 giugno 1974 dove risiede ed esercita la professione di avvocato. Cultore della materia all’ Università di Trieste presso la Cattedra di diritto Privato (prof. Cendon). Nella redazione di Persona e danno. E’ autore di pubblicazioni in materia di diritto civile, diritto del lavoro e diritto amministrativo.
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