caldaia_7951048Controlli e verifiche, c’è un anno in più per “libretto di caldaia”, il documento base dell’impianto di riscaldamento centralizzato.

Il milleproroghe (Dl 192/2014, convertito poche settimane fa nella legge 11/2015) ha fatto slittare al 31 dicembre 2015 il termine, scaduto il 25 dicembre 2014, per integrare i “libretti di centrale” per gli impianti termici civili superiori ai 35 kW (quindi sono escluse le “caldaiette” autonome).

Il Codice dell’ambiente (decreto legislativo 152/2006) prevede infatti che gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale ai 35 kW devono essere muniti di un libretto di centrale. Questo deve essere conservato presso l’edificio o l’unità immobiliare in cui è collocato l’impianto termico. La compilazione per le verifiche periodiche dell’impianto è effettuata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto. In caso esista un “terzo responsabile”, è tenuto a consegnare al proprietario o all’eventuale subentrante, l’originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato. Tra l’altro il libretto di centrale deve essere integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’articolo 286 del Codice dell’ambiente.

Lo stesso Codice dell’ambiente prevedeva, all’articolo 284, comma 2, che per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (35 kW), il libretto di centrale dovesse essere integrato, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche (di cui all’articolo 285 dello stesso Codice dell’ambiente) ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissione (di cui all’articolo 286) previsti dallo stesso decreto. Quindi valori stringenti, che avrebbero imposto pesanti revisioni e sostituzioni di impianti. Proprio per questo il termine del 31 dicembre 2012 era stato differito, di fatto,  al 25 dicembre 2014 dall’articolo 11, comma 7, del Dl 91/2014 (convertito in legge 116/2014), tanto più che nel frattempo era stato cancellato l’articolo 285 del Codice dell’ambiente, quidi nomn si capiva bene a cosa avrebbero dovuto adeguarsi questi libretti. Ora, però, con l’articolo 11, comma 9, del  Dl 91/2014 le stesse caratteristiche abrogate sono satte reintrodotte, quindi si era reso necessario rifissare un nuovo termine, appunto al 25 dicembre 2014 e, constato che le difficoltà, soprattutto economiche, permanevano, si è provveduto a questa uylteriore proroga sino al 31 dicembre 2015.

In ogni caso il problema è solo rimandato, perché è punito con la sanzione amministrativa da euro 516 a 2582 il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non redige, o redige in modo incompleto, l’atto atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche. La stessa sanzione è prevista nel caso in cui viene mantenuto in esercizio un impianto termico non conforme.

Saverio Fossati